FINALITA’

La legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economica del Friuli Venezia Giulia – SviluppoImpresa) ha previsto, all’articolo 84, il finanziamento di interventi per la riqualificazione produttiva sostenibile, da attivare all’interno dei complessi produttivi degradati, ovvero edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono beneficiari dei contributi di cui al presente bando le imprese, i privati ed i Consorzi titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su edifici ed immobili qualificati come complessi produttivi degradati, ai sensi della lettera a) comma 1 dell’articolo 3. 2.

Sono esclusi dal finanziamento:

  1. le imprese in difficoltà, come definite dal punto 18) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014;
  2. le imprese escluse dall’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis);
  3. le imprese e i Consorzi destinatari di sanzioni interdittive;
  4. le imprese che si trovano nelle condizioni ostative alla concessione previste dalla vigente normativa antimafia;
  5. i Consorzi che sono commissariati ai sensi dell’articolo 77 della legge regionale 3/2015;
  6. le imprese, i privati e di Consorzi che intendano usufruire dei contributi di cui al presente bando per interventi su immobili interessati da operazioni di bonifica di cui all’articolo 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale o Testo Unico Ambientale (TUA)).

 

INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili al finanziamento di cui al presente bando gli interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile, la realizzazione di interventi quali demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, la demolizione per riconversione, la demolizione con ricostruzione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l’allacciamento alle reti infrastrutturali di edifici produttivi, finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dei complessi produttivi degradati.

Nel caso di interventi su immobili esistenti gli stessi devono comportare il miglioramento della qualità edilizia in relazione ad almeno tre dei seguenti parametri:

  1. qualità architettonica;
  2. qualità delle caratteristiche costruttive, dell’impiantistica e della tecnologia;
  3. efficientamento energetico e riduzione dell’inquinamento atmosferico;
  4. eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche;
  5. incremento della sicurezza sotto il profilo statico e antisismico;
  6. qualità paesaggistica.

 

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della domanda, riguardanti lavori, forniture e relativa posa in opera, comprensive degli eventuali oneri per spese tecniche generali e di collaudo.

Le spese tecniche generali e di collaudo comprendono, in particolare quelle relative a:

  1. rilievi, accertamenti, modelli, indagini, monitoraggi e indagini ambientali;
  2. progettazione e necessarie consulenze tecniche preliminari o di supporto;
  3. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
  4. direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  5. spese per il collaudo statico ed altri collaudi specialistici.

Qualora il beneficiario sia un Consorzio, le spese tecniche sono ammissibili anche se svolte per il tramite del proprio personale interno; nel caso di attività tecniche svolte per il tramite di personale interno dei consorzi, le spese del personale imputabili, che non possono sommarsi alle spese sostenute per incarichi esterni afferenti a medesime attività, sono determinate con modalità semplificata attraverso il riconoscimento dei costi vivi di gestione, nel limite massimo del 15% dell’importo dei lavori, servizi e forniture.

L’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è ammessa a contributo qualora costituisca un costo per il beneficiario.

Le spese connesse all’attività di certificazione finalizzata alla rendicontazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, sono ammissibili nel limite di 1.000,00 euro.

 

DURATA DELLE INIZIATIVE

L’intervento può avere una durata massima di trentasei mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dei lavori fino alla data di conclusione degli stessi.

 

REGIMI DI AIUTO, DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITA’ DI AIUTO 

Gli incentivi sono concessi in osservanza del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis).

La dotazione finanziaria iniziale del bando è pari ad euro 1.200.000.

I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili.

 

 

 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I contributi sono assegnati con procedura valutativa a bando.

La domanda di contributo è presentata dalle ore 9.00 del 5 dicembre 2022 e fino alle ore 16.00 del 28 febbraio 2023, ed è inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC).