FINALITA’

Concessione di incentivi per la rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici, sede legale o unità operativa, situati sul territorio regionale

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione sia le PMI che le Grandi Imprese.

 

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

  1. spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti all’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza;
  2. spese relative ad analisi di laboratorio
  3. le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
  4. le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per l’importo massimo di 500,00 euro;

Le iniziative devono essere avviate (ovvero le spese devono essere sostenute) solo successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

 

SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili:

  1. a) le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto;
  2. b) le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo (articolo 31 della LR 7/2000).

 

REGIMI DI AIUTO E INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO

I contributi sono concessi a titolo di aiuto “de minimis” in applicazione:

  1. del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» in relazione al settore di attività dell’impresa;
  2. del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
  3. del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2014, n. L 190).

Con le seguenti intensità di contribuzione:

– per le micro-imprese, 50% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 15.000 euro;

– per le piccole e medie imprese, 40% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 30.000 euro;

– per le grandi imprese, 30% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 40.000 euro.

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo va presentata al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia dall’1 al 28 febbraio di ogni anno.

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE

I contributi sono concessi tramite una procedura valutativa a graduatoria.