News del 18 febbraio 2021 – Bonus Investimenti Pubblicitari: Regime per il periodo d’imposta 2021

FINALITA’

La Legge di Bilancio 2021 è intervenuta per prorogare il Bonus Pubblicità per gli anni 2021 e 2022, confermando l’impostazione del Decreto Rilancio in materia e ribadendo le disposizioni attuative previste per accedere all’agevolazione.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione, tutte le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

INIZIZATIVE FINANZIABILI

Sono agevolabili le spese per investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica (nazionale o locale), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, nonché su emittenti televisive e radiofoniche locali, purchè iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’IVA se detraibile. In caso di IVA indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA).

Le spese si considerano sostenute secondo lART.109 del TUIR, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”. Non rileva quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento. Il pagamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo.

 

Sono escluse le spese sostenute per grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

I soggetti interessati devono presentare mediante l’apposito modello (utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate):

  • la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
  • la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati“, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Di seguito si riepilogano i termini di presentazione:

Periodo di effettuazione degli investimenti

Comunicazione per l’accesso al credito

Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati

2021

Dal 1° al 31 marzo 2021

Dal 1° al 31 gennaio 2022

a regime

Dal 1° al 31 marzo di ciascun anno

Dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo

Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante.

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Relativamente al credito d’imposta per investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, per il periodo di imposta 2021, non rileva il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale e il credito d’imposta spetta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari (quindi non soltanto per quelli incrementali).

Per quanto riguarda invece, gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale, purchè pari o superiore almeno all’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

Viene inoltre disposto che il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

L’agevolazione è comunque concessa nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziate, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

L’agevolazione, non essendoci alcuna disposizione in merito di senso contrario, dovrebbe essere soggetta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

ATTESTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Per poter accedere al bonus pubblicità è necessaria la predisposizione di un’attestazione sull’effettività delle spese sostenute.

soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione sono individuati dall’articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018 e si tratta dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

In pratica, l’attestazione potrà essere rilasciata dai professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro che abbiano effettuato apposita comunicazione secondo quanto previsto dal decreto n. 164 del 1999.

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

l credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, con codice tributo “6900”, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.

L’agevolazione spetta nel rispetto del regime de minimis.

News del 28 gennaio 2021 – Credito d’Imposta Formazione 4.0 – Novità Legge di Bilancio 2021

FINALITA’

Con l’art.1, commi da 46 a 56, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio per il 2018) è stato istituito un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di formazione del personale dipendente nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0″, cosiddette “tecnologie abilitanti”.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha introdotto alcune novità, andando a modificare per specifici aspetti, la disciplina in vigore fino al 31.12.2019.

La legge di bilancio per il 2021, Legge n. 178 del 2020, oltre ad avere prorogato questa agevolazione fino a tutto il 2022, è intervenuta per ampliare l’ambito oggettivo di applicazione, rendendo ammissibili costi prima non contemplati tra quelli agevolabili.

SOGGETTI BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, (comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli), dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Sono, invece, escluse le “imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014 e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs 231/2001, e che non sono in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenza a favore dei lavoratori.

INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

a) big data e analisi dei dati;

b) cloud e fog computing;

c) cyber security;

d) simulazione e sistemi cyber-fisici;

e) prototipazione rapida;

f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);

g) robotica avanzata e collaborativa;

h) interfaccia uomo macchina;

i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

l) internet delle cose e delle macchine;

m) integrazione digitale dei processi aziendali.

Va evidenziato che, contrariamente a quanto previsto in precedenza, sarà possibile agevolare sia la formazione dei dipendenti che quella degli imprenditori, venendo meno il vincolo alla presenza di un rapporto di lavoro subordinato.

DOCENTI

Le attività di formazione potranno essere organizzate dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente assistito da un tutor interno oppure possono essere erogate da soggetti esterni all’impresa. In quest’ultimo caso si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:

  • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • a università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 1 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA37.

Dal 2020, le attività potranno essere commissionate anche agli Istituti Tecnici Superiori.

Le attività di formazione potranno essere erogate anche in modalità di e-learning, purché le imprese adottino adeguati sistemi di controllo delle presenze e dell’effettiva partecipazione dei discenti, così come precisato dalla circolare MISE n. 412088 del 3 dicembre 2018.

La Legge di Bilancio per il 2021 prevede il potenziamento della misura tramite ampliamento delle fattispecie di spesa agevolabile con inclusione di tutti i costi previsti dall’art. 31, comma 3 del Regolamento UE n. 651/2014:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di formazione; 
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione: spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione;
  • le spese per la certificazione contabile obbligatoria per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, con limite riconosciuto pari a € 5.000,00 (imputabili al 100% come ulteriore credito di imposta).

Stando al tenore letterale delle modifiche contenute nella Legge di Bilancio 2021, l’ampliamento delle spese agevolabili si applicherebbe anche per il periodo in corso al 31 dicembre 2020. Si attendono opportuni e necessari chiarimenti su questo aspetto.

 

MISURA DEL CREDITO

Dal 01/01/2020 il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:

  • Piccole Imprese: pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario;
  • Medie Imprese: pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 250.000 euro per ciascun beneficiario;
  • Grandi Imprese: pari al 30% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 250.000 euro per ciascun beneficiario.

La Legge di Bilancio 2021 prevede per tutte le imprese e fermi restando i limiti massini annuali, il riconoscimento del credito d’imposta in misura pari al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 17 ottobre 2017.

Con la Legge di Bilancio 2021 non vi è alcuna modifica in merito agli obblighi documentali e agli adempimenti dichiarativi da porre in essere; la Legge di Bilancio 2020 aveva già semplificato gli adempimenti richiesti per accedere al credito d’imposta rispetto alla normativa precedente.

Infatti, ai sensi della disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2019, lo svolgimento delle attività formative nelle “tecnologie 4.0” doveva essere:

  • espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, attraverso la procedura telematica messa a disposizione dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul proprio sito internet istituzionale. Per le attività che saranno svolte dal 2020, è stato eliminato tale vincolo; ai fini del riconoscimento del credito d’imposta non sarà quindi necessaria la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
  • e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Vige l’obbligo, per le imprese beneficiarie, di conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Oltre a tale relazione, l’impresa è comunque tenuta a conservare tutta la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare l’ammissibilità delle attività di formazione svolte e la corretta quantificazione del credito spettante; con l’ulteriore precisazione che tale documentazione deve evidentemente essere idonea anche a dimostrare il rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal richiamato regolamento (UE) n. 651/2014. Con specifico riferimento alla documentazione concernente le spese ammissibili, infine, viene richiesta la conservazione dei “registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa”; si precisa che tali registri dovranno riportare per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività di formazione ammissibili.

A partire dal 2020, viene previsto che, al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare una specifica comunicazione al Ministero. Il Ministero ha precisato che tale comunicazione (da effettuarsi a consuntivo) non pregiudica l’accesso al credito, nemmeno nel caso di mancato invio. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio di tale comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL BONUS

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere i limiti massimi previsti per tipologia di impresa, pena lo scarto del modello F24.

Non si applica il limite generale annuale di 700.000 euro per le compensazioni nel modello F24 (art.34 della L. 388/2000), né il limite annuale di 250.000 euro per la compensazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (art.1 comma 53 della L. 244/2007).

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso in un’unica soluzione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Ai soli effetti dell’individuazione del momento di decorrenza della utilizzabilità in compensazione del credito d’imposta, le spese relative all’obbligo di certificazione contabile si considerano sostenute nello stesso periodo agevolabile.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

CUMULO

Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n.651/2014.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE/CONTROLLO

Non vi è nessuna procedura di valutazione. I controlli sono svolti ex-post dall’Agenzia delle Entrate, e sono volti alla verifica della sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio.

News del 12 gennaio 2021 – Obbligo di pubblicità per aiuti e contributi pubblici

Il disposto della L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.

I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo i soggetti iscritti al Registro delle imprese, e pertanto:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono esclusi i liberi professionisti.

Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) possono assolvere all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa. Per le Srl che redigono il bilancio in forma abbreviata, secondo la relazione di accompagnamento della norma sarebbe possibile indicare “volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa. Alla luce delle informazioni ad oggi disponibili, non è però certo che, per queste società, l’esposizione in nota integrativa degli aiuti e contributi ricevuti esoneri dall’obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito aziendale. Si consiglia, pertanto, di procedere ugualmente alla pubblicazione degli aiuti ricevuti sul proprio sito.

I gruppi di imprese devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati:

  • al gruppo;
  • alle singole imprese facenti parte del gruppo.

CONTRIBUTI E AIUTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i contributi e gli aiuti erogati dalle seguenti amministrazioni pubbliche:

  • Stato;
  • Enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
  • Istituzioni universitarie;
  • Istituti autonomi case popolari;
  • Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
  • Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL);
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • Agenzie fiscali;
  • Società a controllo pubblico (secondo parte della dottrina).

Devono essere oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di stato se di importo complessivo superiore a 10.000 euro.

Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all’obbligo pubblicitario.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti vantaggi:

  • sovvenzioni;
  • sussidi;
  • contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
  • vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa.

Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

SANZIONI

Si ricorda, da ultimo, che la norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

News del 12 gennaio 2021 – Credito d’Imposta spese R&S e Innovazione L160/2019 e L.178/2020 – aggiornamenti normativi 2020 e 2021

FINALITA’

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) dispone la proroga fino al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, design e innovazione estetica effettuati dalle aziende, agevolazione prevista, prima di tale provvedimento, esclusivamente per gli investimenti effettuati nel solo periodo 2020.

SOGGETTI BENEFICIARI

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dimensione, settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

INIZIATIVE FINANZIABILI

Le agevolazioni sono concesse sulla spesa sostenuta nell’anno di riferimento per:

  • attività di ricerca e sviluppo, intese come attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come già definite all’art 2, comma 1 del DM 26.05.2020, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida elaborate dall’OCSE nel Manuale di Frascati e di Oslo;
  • attività di innovazione tecnologica, diverse da quelle individuate al punto precedente, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, cioè migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa dal punto di vista, ad esempio, delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia;
  • investimenti in innovazione tecnologica, aventi finalità green o digitale 4.0;
  • attività innovative di design e ideazione estetica.

 

SPESE AGEVOLABILI

Attività di ricerca e sviluppo

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività di:

  • ricerca fondamentale intesa come i lavori sperimentali o teorici finalizzati principal­mente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle pro­prietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa;
  • ricerca industriale intesa come i lavori originali intrapresi al fine di individuare le pos­sibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fonda­men­tale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato
  • sviluppo sperimentale, inteso come i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s’intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore o dominio di riferimento.

Relativamente alle attività di ricerca e sviluppo sopra citate, sono agevolabili le seguenti tipologie di costi:

  • spese per il personale relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente dall’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni, ivi compreso le prestazioni lavorative rese da amministratori o soci di società o enti;
  • quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo, nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile nel periodo d’imposta e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale;
  • spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
  • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale;
  • spese per servizi di consulenza inerenti alle attività di ricerca e sviluppo nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese per i contratti extra-muros ammissibili;
  • spese per materiali impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili o, nel caso di contratti extra-muros, nel limite del 30% dei costi di tali contratti.

 

Attività di innovazione tecnologica

Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo indicati sopra riportati, lavori finalizzati alla realizzazione o all’in­troduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • per prodotti nuovi o significativamente migliorati s’intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d’impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità;
  • per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall’impresa, s’intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali

All’interno delle attività di innovazione tecnologica, si considerano attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore.

Si considerano, invece, attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi di tran­sizione ecologica i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare, così come declinati nella comunicazione della Commissione europea 11.3.2020 (COM 2020) 98.

  

Relativamente alle attività di innovazione tecnologica, sono agevolabili le seguenti tipologie di costi:

  • spese per il personale;
  • quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software;
  • spese per contratti di ricerca extra-muros;
  • spese per servizi di consulenza;
  • spese per materiali impiegati per la realizzazione di prototipi.

 

Attività innovative di design e ideazione estetica.

Sono attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la realizzazione di nuovi prodotti e campionari.

Relativamente alle attività innovative di design e ideazione estetica, sono agevolabili le seguenti tipologie di costi:

  • spese per il personale;
  • quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software;
  • spese per contratti di ricerca extra-muros;
  • spese per servizi di consulenza;
  • spese per materiali impiegati per la realizzazione di prototipi.

MISURE DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta per le spese sostenute relativamente alle iniziative sopra citate, è riconosciuto, dal 2021 (ex L.187/2020), nella misura del:

  • 20% (ferme restando le aliquote più elevate fino al 45% per imprese che operano in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) della spesa sostenuta, fino a un limite massimo di contributo di 4 milioni di euro, per le attività di ricerca e sviluppo;
  • 10% della spesa sostenuta, fino a un limite massimo di contributo di 2 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica;
  • 15% della spesa sostenuta, fino a un limite massimo di contributo di 2 milioni di euro, per investimenti in innovazione tecnologica, aventi finalità green o digitale 4.0;
  • 10% della spesa sostenuta, fino a un limite massimo di contributo di 2 milioni di euro, per attività innovative di design e ideazione estetica.

Rispetto a tali percentuali, restano invariate rispetto a quelle in vigore nel 2020, le maggiorazioni del 50% del credito d’imposta spettante previste per talune tipologie di costi, come ad esempio quelli sostenuti per i neoassunti a tempo indeterminato, al primo impiego, di età inferiore ai 35 anni addetti esclusivamente alle attività agevolabili nonché quelle per i contratti di ricerca stipulati dalle aziende con università italiane.

La legge di Bilancio 2020 (L.160/2019) prevedeva invece, per le spese sostenute dal 2020, le seguenti aliquote :

  • 12% della spesa sostenuta, fino a un limite massimo di contributo di 3 milioni di euro, per le attività di ricerca e sviluppo;
  • 6% della spesa sostenuta, fino a un limite massimo di contributo di 1,5 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica;
  • 10% della spesa sostenuta, fino a un limite massimo di contributo di 1,5 milioni di euro, per investimenti in innovazione tecnologica, aventi finalità green o digitale 4.0;
  • 6% della spesa sostenuta, fino a un limite massimo di contributo di 1,5 milioni di euro, per attività innovative di design e ideazione estetica.

Ad oggi manca un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate circa la possibilità di applicare le nuove aliquote disposte con la L.187/2020 anche sull’annualità 2020.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • mediante ripartizione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
  • in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del DLgs. 241/97;
  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
  • subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della spesa previsti.

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali regionali e comunali;
  • non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli art. 61 e 109 comma 5 TUIR;
  • non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

OBBLIGHI DOCUMENTALI

In considerazione della natura automatica dell’agevolazione, oltre alla conservazione della documentazione giustificativa dei costi sostenuti, sono previsti alcuni obblighi documentali, ovvero:

  • certificazione della spesa sostenuta e della relativa documentazione contabile, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione in azienda, o nei casi in cui non vi sia l’obbligo della revisione legale, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nella sezione A del registro; si ricorda che l’utilizzo del credito d’imposta è sempre subordinato al rilascio della certificazione contabile;
  • relazione tecnica che illustri le finalità i contenuti e i risultati delle attività agevolabili; la relazione deve essere conservata e firmata dal rappresentante legale dell’azienda mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al DPR 445/2000. Costituisce una novità l’introduzione dell’obbligo di asseverazione di tale relazione tecnica (le cui modalità di rilascio e relative scadenze temporali saranno precisate in specifici provvedimenti di legge di futura emanazione);
  • comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico con modalità e termini anch’essi da definire con apposito decreto.

REGIMI DI AIUTO

I bonus non costituiscono aiuto di Stato.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE/CONTROLLO

Nessuna procedura di valutazione.

I controlli sono svolti ex-post dall’Agenzia delle Entrate, e sono volti alla verifica della sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio.