FINALITA’
La Legge di Bilancio 2021 è intervenuta per prorogare il Bonus Pubblicità per gli anni 2021 e 2022, confermando l’impostazione del Decreto Rilancio in materia e ribadendo le disposizioni attuative previste per accedere all’agevolazione.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione, tutte le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.
INIZIZATIVE FINANZIABILI
Sono agevolabili le spese per investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica (nazionale o locale), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, nonché su emittenti televisive e radiofoniche locali, purchè iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile.
SPESE AMMISSIBILI
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’IVA se detraibile. In caso di IVA indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA).
Le spese si considerano sostenute secondo lART.109 del TUIR, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”. Non rileva quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento. Il pagamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo.
Sono escluse le spese sostenute per grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
I soggetti interessati devono presentare mediante l’apposito modello (utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate):
- la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
- la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati“, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
Di seguito si riepilogano i termini di presentazione:
Periodo di effettuazione degli investimenti |
Comunicazione per l’accesso al credito |
Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati |
2021 |
Dal 1° al 31 marzo 2021 |
Dal 1° al 31 gennaio 2022 |
a regime |
Dal 1° al 31 marzo di ciascun anno |
Dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo |
Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante.
DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Relativamente al credito d’imposta per investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, per il periodo di imposta 2021, non rileva il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale e il credito d’imposta spetta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari (quindi non soltanto per quelli incrementali).
Per quanto riguarda invece, gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale, purchè pari o superiore almeno all’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
Viene inoltre disposto che il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.
L’agevolazione è comunque concessa nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziate, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.
L’agevolazione, non essendoci alcuna disposizione in merito di senso contrario, dovrebbe essere soggetta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
ATTESTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
Per poter accedere al bonus pubblicità è necessaria la predisposizione di un’attestazione sull’effettività delle spese sostenute.
I soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione sono individuati dall’articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018 e si tratta dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
In pratica, l’attestazione potrà essere rilasciata dai professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro che abbiano effettuato apposita comunicazione secondo quanto previsto dal decreto n. 164 del 1999.
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
l credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, con codice tributo “6900”, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.
L’agevolazione spetta nel rispetto del regime de minimis.