FINALITA’
Con l’art.1, commi da 46 a 56, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d legge di bilancio per il 2018) è stato istituito un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di formazione del personale dipendente nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, cosiddette “tecnologie abilitanti”.
SOGGETTI BENEFICIARI
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Sono, invece, escluse le “imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014
INIZIATIVE FINANZIABILI
Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
- a) big data e analisi dei dati;
- b) cloud e fog computing;
- c) cyber security;
- d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
- e) prototipazione rapida;
- f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- g) robotica avanzata e collaborativa;
- h) interfaccia uomo macchina;
- i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- l) internet delle cose e delle macchine;
- m) integrazione digitale dei processi aziendali.
Le attività di formazione assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione tanto se finalizzate alla “acquisizione” di competenze e conoscenze nelle suddette tecnologie, quanto se finalizzate al loro “consolidamento”: ciò implica, in altri termini, che le attività di formazione rilevano ai fini del beneficio tanto nel caso in cui siano rivolte al personale dipendente non in possesso di conoscenze e competenze nelle materie in questione e tanto se rivolte al personale dipendente già in possesso a vario titolo e livello di tali conoscenze e competenze.
Le attività di formazione del personale concernenti le tecnologie precedentemente elencate sono ammissibili ad una duplice condizione:
- che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente (si ricorda che è anche possibile effettuare opportune integrazioni di tali atti rivolgendosi alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ovvero alle rappresentanze sindacali di livello territoriale);
- e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.
Per personale dipendente si intende esclusivamente:
- il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato;
- il personale titolare di un contratto di apprendistato.
DOCENTI
Le attività di formazione potranno essere erogate sia da personale dipendente dell’impresa sia da soggetti esterni all’impresa. In quest’ultimo caso si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
SPESE AMMISSIBILI
In base al testo del Ddl., sono agevolabili le spese in attività di formazione 4.0 effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017; si tratta, quindi, delle spese sostenute nel 2018 per i soggetti “solari”.
Si considerano ammissibili al credito d’imposta le spese:
- relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione;
- le spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili, calcolate secondo i criteri indicati nel comma 1, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente;
- le spese per le attività di formazione commissionate a soggetti esterni all’impresa così come individuato nel precedente paragrafo ovvero soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
- le spese per la certificazione contabile obbligatoria per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, con limite riconosciuto pari a € 5.000,00 (imputabili al 100% come ulteriore credito di imposta).
MISURA DEL CREDITO
Il credito d’imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.
Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro.
OBBLIGHI DOCUMENTALI E DICHIARATIVI
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL BONUS
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere il limite massimo di 300.000 euro, pena lo scarto del modello F24.
Non si applica il limite generale annuale di 700.000 euro per le compensazioni nel modello F24 (art. 34 della L. 388/2000), né il limite annuale di 250.000 euro per la compensazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (art. 1 comma 53 della L. 244/2007).
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili (e quindi, per i soggetti solari, Unico SC 2019 redditi 2018) e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Ai soli effetti dell’individuazione del momento di decorrenza della utilizzabilità in compensazione del credito d’imposta, le spese relative all’obbligo di certificazione contabile si considerano sostenute nello stesso periodo agevolabile.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
PROCEDURA DI VALUTAZIONE CONTROLLO
Non vi è nessuna procedura di valutazione. I controlli sono svolti ex-post dall’Agenzia delle Entrate, e sono volti alla verifica della sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio.