News del 15 gennaio 2019 – Contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese

FINALITA’

Concessione di incentivi per la rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici, sede legale o unità operativa, situati sul territorio regionale.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione sia le PMI che le Grandi Imprese.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

  1. spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti all’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza
  2. spese relative ad analisi di laboratorio
  3. le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
  4. le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per l’importo massimo di 500,00 euro

Le iniziative devono essere avviate (ovvero le spese devono essere sostenute) solo successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili:

  1. le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto;
  2. le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo (articolo 31 della LR 7/2000).

REGIMI DI AIUTO E INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO

I contributi sono concessi a titolo di aiuto “de minimis” in applicazione:

  1. del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» in relazione al settore di attività dell’impresa;
  2. del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo
  3. del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2014, n. L 190).

Con le seguenti intensità di contribuzione:

  1. per le micro-imprese, 50% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 15.000 euro;
  2. per le piccole e medie imprese, 40% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 30.000 euro;
  3. per le grandi imprese, 30% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 40.000 euro.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo va presentata al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia dall’1 al 28 febbraio di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello allegato al regolamento.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE

I contributi sono concessi tramite una procedura valutativa a graduatoria.

News del 10 settembre 2018 – Credito Imposta Investimenti Pubblicitari

FINALITA’

Lo scorso 24 luglio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM n. 90 del 16 maggio 2018 recante le disposizioni attuative del credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione, tutte le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono agevolabili le seguenti tipologie di spesa:

  1. investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno 1% l’ammontare degli analoghi degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente;
  2. investimenti incrementali pubblicitari effettuati esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, nel caso in cui il loro valore superi di almeno 1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2017.

Per il 2017 non sono agevolabili gli investimenti pubblicitari incrementali su radio e tv.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

Tali spese si considerano sostenute secondo il principio di competenza di cui all’art. 109 del TUIR.

Sono escluse dal beneficio del credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto si spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat line con servizi a sovrapprezzo.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta per investimenti pubblicitari sono tenuti ad inviare due distinte comunicazioni telematiche, il cui modello è stato approvato lo scorso 31 luglio con provvedimento del Capo Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (in allegato il modello approvato e le relative istruzioni).

La prima istanza dovrà essere inviata per gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, mentre la seconda per gli investimenti effettuati nel 2018.

Entrambe le istanze devono essere presentate dal 22 settembre al 22 ottobre 2018, ovvero dal 60° al 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 24 luglio.

Entro il 21 novembre 2018 sarà adottato il Provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante l’indicazione dell’ammontare del credito effettivamente fruibile.

A regime la domanda andrà presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo di ogni anno.

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore degli investimenti effettuati (previa approvazione della Commissione Europea, tale percentuale viene aumentata al 90% per le PMI e Start Up innovative).

L’agevolazione è comunque concessa nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziate, che costituisce il tetto di spesa da ripartire.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali e al 2% delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali.

Viene inoltre disposto che il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

L’agevolazione, non essendoci alcuna disposizione in merito di senso contrario, dovrebbe essere soggetta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP; a tal proposito però, si attendono precisi e specifici chiarimenti.

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena o scarto, e deve essere indicato nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni relative ai periodi successivi, fino a quello nel corso del quale se ne completa l’utilizzo.

News del 4 settembre 2018 – L.205/2017 Credito d’imposta per attività di FORMAZIONE 4.0

FINALITA’

Con l’art.1, commi da 46 a 56, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d legge di bilancio per il 2018) è stato istituito un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di formazione del personale dipendente nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, cosiddette “tecnologie abilitanti”.

SOGGETTI BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Sono, invece, escluse le “imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014

INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

  1. a) big data e analisi dei dati;
  2. b) cloud e fog computing;
  3. c) cyber security;
  4. d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
  5. e) prototipazione rapida;
  6. f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  7. g) robotica avanzata e collaborativa;
  8. h) interfaccia uomo macchina;
  9. i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  10. l) internet delle cose e delle macchine;
  11. m) integrazione digitale dei processi aziendali.

 Le attività di formazione assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione tanto se finalizzate alla “acquisizione” di competenze e conoscenze nelle suddette tecnologie, quanto se finalizzate al loro “consolidamento”: ciò implica, in altri termini, che le attività di formazione rilevano ai fini del beneficio tanto nel caso in cui siano rivolte al personale dipendente non in possesso di conoscenze e competenze nelle materie in questione e tanto se rivolte al personale dipendente già in possesso a vario titolo e livello di tali conoscenze e competenze.

Le attività di formazione del personale concernenti le tecnologie precedentemente elencate sono ammissibili ad una duplice condizione:

  1. che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente (si ricorda che è anche possibile effettuare opportune integrazioni di tali atti rivolgendosi alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ovvero alle rappresentanze sindacali di livello territoriale);
  2. e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.

Per personale dipendente si intende esclusivamente:

  1. il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato;
  2. il personale titolare di un contratto di apprendistato.

 DOCENTI

Le attività di formazione potranno essere erogate sia da personale dipendente dell’impresa sia da soggetti esterni all’impresa. In quest’ultimo caso si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

 SPESE AMMISSIBILI

In base al testo del Ddl., sono agevolabili le spese in attività di formazione 4.0 effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017; si tratta, quindi, delle spese sostenute nel 2018 per i soggetti “solari”.

Si considerano ammissibili al credito d’imposta le spese:

  1. relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione;
  2. le spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili, calcolate secondo i criteri indicati nel comma 1, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente;
  3. le spese per le attività di formazione commissionate a soggetti esterni all’impresa così come individuato nel precedente paragrafo ovvero soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
  4. le spese per la certificazione contabile obbligatoria per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, con limite riconosciuto pari a € 5.000,00 (imputabili al 100% come ulteriore credito di imposta).

 MISURA DEL CREDITO

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.

Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro.

 OBBLIGHI DOCUMENTALI E DICHIARATIVI

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL BONUS

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere il limite massimo di 300.000 euro, pena lo scarto del modello F24.

Non si applica il limite generale annuale di 700.000 euro per le compensazioni nel modello F24 (art. 34 della L. 388/2000), né il limite annuale di 250.000 euro per la compensazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (art. 1 comma 53 della L. 244/2007).

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili (e quindi, per i soggetti solari, Unico SC 2019 redditi 2018) e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Ai soli effetti dell’individuazione del momento di decorrenza della utilizzabilità in compensazione del credito d’imposta, le spese relative all’obbligo di certificazione contabile si considerano sostenute nello stesso periodo agevolabile.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE CONTROLLO

Non vi è nessuna procedura di valutazione. I controlli sono svolti ex-post dall’Agenzia delle Entrate, e sono volti alla verifica della sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio.