News del 2 gennaio 2017 – MibACT 2017 Credito d’Imposta per spese di riqualificazione delle strutture ricettive sostenute nel 2016

FINALITA’

L’art. 10 del DL 83/2014 riconosce alle imprese alberghiere anche per il 2016 un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute (fino a 200.000,00 euro) per interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive, le cui modalità operative sono state regolamentate dal Decreto Ministeriale del 7 maggio 2015.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione, ai sensi dell’art. 10, co. 1, del DL 83/2014, “le imprese alberghiere esistenti all’1.1.2012”, ovvero occorre che la partita IVA di detta impresa sia esistente al 1° gennaio 2012.

Per “struttura alberghiera” si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. La struttura deve essere composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti.

Sono strutture alberghiere, ai fini della fruizione del credito d’imposta in argomento, le seguenti strutture ricettizie:

  • Alberghi
  • Villaggi Albergo
  • Residence turistico-alberghieri
  • Alberghi diffusi
  • Altre strutture individuate da specifiche norme regionali

Non possono partecipare al riconoscimento dell’agevolazione i campeggi, i villaggi turistici, le aree di sosta, i parchi vacanza, i bed and breakfast, gli affittacamere per brevi soggiorni, le case e gli appartamenti per vacanze.

Inoltre non sono ammissibili al riconoscimento del credito d’imposta per le imprese che risultano avere i seguenti codici ATECO all’interno della classifica 55.2:

  • 55.20.2 – Ostelli della gioventù
  • 55.20.3 – Rifugi di montagna
  • 55.20.4 – Colonie marine e montane
  • 55.20.51 – tutte le voci ad eccezione dei residence
  • 5.20.52 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

INIZIATIVE FINANZIABILI

Le agevolazioni sono concesse sui costi diretti sostenuti per interventi di riqualificazione nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016.

Sono ammissibili al calcolo del credito di imposta i costi sostenuti per:

  1. interventi di riqualificazione edilizia, ovvero:
    • gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblican.380 del 2001, e successive modificazioni;
    • gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1,lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni;
    • gli interventi di riqualificazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni;
  2. Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
  3. Interventi di incremento dell’efficienza energetica
  4. Interventi per spese per acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere

 

SPESE AMMISSIBILI

Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

Spese ammissibili per interventi di riqualificazione edilizia :

  • costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;
  • demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
  • ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
  • interventi di miglioramento e adeguamento sismico ·
  • modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori;
  • realizzazione di balconi e logge;
  • recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
  • sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali;
  • sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico);
  • installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
  • installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa.

 

Spese ammissibili per l’eliminazione delle Barriere architettoniche

  • rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica);
  • interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
  • realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalità delle persone portatrici di handicap · sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l’apertura e chiusura di infissi o schermature solari;
  • sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità.

Spese ammissibili per incremento dell’efficienza energetica

  • installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
  • installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;
  • coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica · installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua;
  • la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++).

Spese ammissibili per mobili e componenti d’arredo

  • acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l’altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;
  • acquisto di mobili e di complementi d’arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
  • acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
  • acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;
  • arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all’interno delle strutture ricettive;

REGIMI DI AIUTO e INTANSITA’ CONTRIBUTO

Il contributo può essere concesso nella misura massima del 30% delle spese effettuate nel periodo di riferimento, secondo i dettami ed entro i limiti previsti dal Reg. (UE) 1407/2013 de minimis.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL BONUS

Il credito d’imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo; la prima di tali quote deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito.

LIMITE MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE E AMMONTARE MASSIMO DEGLI INCENTIVI

L’ammontare massimo dei costi eleggibili a contributo è pari a €666.667,00.

L’agevolazione massima concedibile è quella contemplata dal Reg. UE 1407/2013 de minimis, ovvero € 200.000,00

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale dei procedimenti MIBACT dal 9 al 27 gennaio 2017.

Il click day è previsto alle ore 10.00 del giorno 2 febbraio 2017.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifica dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e sino all’esaurimento dell’ammontare di risorse disponibili per i contributi (50 Milioni di euro per il 2016).