FINALITA’
Con l’art.56 della legge n.221 del 28 dicembre 2015 è stato istituito un credito di imposta a favore delle imprese che attuano interventi di bonifica dall’amianto.
SOGGETTI BENEFICIARI
Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dimensione, settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.
INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
Le agevolazioni sono concesse sui costi diretti sostenuti per interventi di bonifica (ovvero rimozione e smaltimento) dall’amianto, nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016.
Sono ammissibili al calcolo del credito di imposta i costi sostenuti per:
- gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:
- lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
- tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
- sistemi di coibentazione industriale in amianto,
presenti in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro,
- le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.
Il lavori devono essere inseriti in un apposito Piano di Lavoro (redatto ai sensi dell’art.256 del D.Lgs 81/2008 smi, del quale deve essere effettuata comunicazione alla ASL competente, che lo deve approvare secondo le modalità previste.
REGIME DI AIUTO E INTENSITA’ DI AIUTO
Il contributo può essere concesso nella misura massima del 50% delle spese effettuate nel periodo di riferimento, secondo i dettami ed entro i limiti previsti dal Reg. (UE) 1407/2013 de minimis.
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL BONUS
Il credito d’imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo; la prima di tali quote deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito, cioè a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016. La prima quota annuale è dunque utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i redditi accertati per il 2016.
Le successive due quote possono essere indicate in ognuna delle dichiarazioni relative ai due periodi di imposta successivi – 2017 e 2018 – anno in cui se ne conclude l’utilizzo.
Condizione necessaria per l’effettiva fruizione del beneficio concesso, risulta la posizione di regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria nei confronti degli obblighi contributivi sorgenti verso INPS e INAIL; la verifica della regolarità della posizione contributiva dell’azienda verrà espletata, a cura dell’Agenzia delle Entrate, al momento della effettiva fruizione del credito di imposta concesso.
LIMITE MINIMO DI SPESA E AMMONTARE MASSIMO DEGLI INCENTIVI
Il limite minimo di spesa per ciascun intervento di bonifica è pari a €20.000.
L’ammontare massimo dei costi eleggibili a contributo è pari a €400.000.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica accessibile sul sito del Ministero a partire dal 16 novembre 2016, e fino 31 marzo 2017.
Le domande saranno collocate in ordine cronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici; la pubblicazione degli elenchi delle imprese ammesse avverrà a partire dal novantesimo giorno dall’apertura dei termini di presentazione delle domande.
PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifica dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti, effettuata a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e sino all’esaurimento dell’ammontare di risorse disponibili per i contributi (17 Milioni di euro).
Qualsiasi richiesta di chiarimenti potrà essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica: info@thrivesrl.it